Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione.

1. Premessa

A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97 (cfr. la circolare n. 52 del 27 marzo 2024).

Come precisato nella citata circolare, l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 18 dell’Accordo, le Istituzioni di ciascuno Stato contraente devono farsi carico della ricezione e del successivo trasferimento delle domande di pensione, nonché della documentazione allegata, all’Istituzione dello Stato contraente in base alla cui legislazione la domanda è presentata.

Con il presente messaggio, in applicazione del paragrafo 3.2.3 della circolare n. 52/2024, si forniscono istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’INPS e il Japan Pension Service, Istituzione giapponese competente.

 

2. Presentazione delle domande di pensione

Le domande di pensione a carico dell’assicurazione giapponese devono essere presentate dai soggetti residenti in Italia presso le Strutture territoriali dell’INPS, che provvedono a trasmetterle all’Istituzione giapponese competente, unitamente alla documentazione allegata.

Invece, le domande di pensione a carico dell’assicurazione italiana devono essere presentate all’INPS:

  • dai residenti in Giappone, attraverso il consueto canale telematico o anche per il tramite dell’Istituzione giapponese competente, che provvede a trasmetterle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia;
  • dai residenti in Italia, unicamente attraverso il canale telematico e sono gestite dalla Struttura territoriale dell’INPS competente in base al criterio della residenza o da quella cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

Si specificano di seguito le modalità di presentazione delle domande di pensione.

 

2.1 Trattazione delle domande di pensione a carico dell’assicurazione giapponese presentate dai soggetti residenti in Italia

Il soggetto residente in Italia che richiede una pensione a carico dell’assicurazione giapponese deve compilare il modulo “IT/JPN 1”, per la pensione di vecchiaia o invalidità, o il modulo “IT/JPN 2”, per la pensione ai superstiti. Il modulo deve essere presentato presso la Struttura territoriale dell’INPS competente in base al criterio della residenza del richiedente, direttamente allo sportello con le consuete modalità oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).

La Struttura dell’INPS che ha ricevuto la domanda deve provvedere a compilare il formulario di collegamento “IT/JPN 7” e inviarlo, unitamente ai moduli di domanda IT/JPN 1 o IT/JPN 2, all’Istituzione giapponese competente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Central Pension Center
(Gaikoku-Gyomu)
Japan Pension Service
3-5-24 Takaido-nishi
Suginami-ku Tokyo, 168-8505, Japan.

L’Istituzione giapponese, dopo avere acquisito direttamente dall’interessato, se necessario, ulteriori informazioni utili per l’istruttoria della domanda di pensione, emette la decisione di accoglimento o reiezione della domanda, notificandola al richiedente.

 

2.2 Trattazione delle domande di pensione a carico dell’assicurazione italiana presentate dai soggetti residenti in Giappone

Il soggetto residente in Giappone che richiede una pensione a carico dell’assicurazione italiana deve presentare la domanda alla competente Istituzione giapponese compilando il modulo “JPN/IT 1”, per la pensione di vecchiaia o invalidità, o il modulo “JPN/IT 2” per la pensione ai superstiti.

L’Istituzione giapponese competente provvede a inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo di domanda, unitamente al formulario di collegamento “JPN/IT 7”, alla Direzione provinciale di Perugia, che istruisce e definisce la domanda.

Qualora sia necessario richiedere ulteriori informazioni utili all’istruttoria della domanda, la citata Direzione provinciale deve contattare direttamente l’interessato. La decisione di accoglimento o reiezione della domanda è comunicata al richiedente.

Nel caso di domanda di pensione di invalidità è necessario che l’interessato effettui la visita medica presso una struttura sanitaria giapponese e alleghi alla domanda un certificato medico tradotto e legalizzato. Il Centro medico legale dell’INPS provvede a valutare quanto indicato nel certificato medico ed eventualmente può richiedere ulteriori informazioni, senza provvedere a effettuare alcuna visita medica.

Resta ferma la possibilità per l’interessato residente in Giappone di presentare la domanda di pensione a carico dell’assicurazione italiana utilizzando l’ordinario canale telematico.

 

Fonte: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.10.messaggio-numero-3351-del-09-10-2024_14682.html
(www.inps.it)

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