L’Inps non può prevedere limitazioni ulteriori rispetto alla legge, modificando in peius norme di rango superiore.
Una cittadina marocchina ha proposto ricorso avverso il diniego dell’Inps alla sua domanda volta ad ottenere il premio di natalità di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016, motivato dal fatto che costei non era in possesso della cittadinanza dell’Unione europea o di un permesso di lungo soggiorno. Ma le Circolari Inps non derogare la legge in peggio? La Corte di Cassazione ha dato ragione alla madre sul presupposto che il diniego dell’Inps andava oltre le previsioni di legge. Vediamo perché.
L’assegno di natalità o “Bonus bebè”
L’assegno di natalità o bonus bebè è il contributo economico che lo Stato, fino allo scorso mese di marzo 2022, riconosceva alle famiglie che avevano o adottavano un figlio.
Tale contributo era stato istituito dalla legge di bilancio 2017 e prevedeva, quale unico requisito, la nascita o l’adozione di minore successive all’1 gennaio 2017.
Il contributo poteva essere richiesto all’Inps, che lo versava per un massimo di 12 mesi secondo tre fasce Isee:
- 1.920 euro (160 euro al mese) per le famiglie con Isee inferiore a 7000 euro
- 1.440 euro (120 euro al mese) per le famiglie con Isee inferiore tra 7.000 e 40.000 euro
- 960 euro (80 euro al mese) per le famiglie con Isee superiore a 40.000 euro
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno veniva aumentato del 20%.
L’assegno di natalità, a partire da marzo 2022, è stato sostituito dall’assegno unico e universale per i figli a carico.
L’Inps, con Circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, aveva pertanto disciplinato ulteriormente e autonomamente i requisiti necessari per ottenere questa nuova misura, dando indicazioni sulle corrette e certificazioni da allegare alla domanda.
Tra i requisiti necessari per poter accedere all’assegno di natalità, l’Inps aveva imposto il possesso della cittadinanza dell’Unione o il possesso di un permesso di lungo soggiorno, condizioni invece assenti nel testo della legge di bilancio, istitutiva del beneficio economico.
Le Circolari Inps e il loro valore “normativo”
Le Circolari dell’Inps sono atti amministrativi normativi interni, che possono indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, fornendo delle linee guida esplicative.
Di conseguenza, esse non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento di un determinato diritto alla corresponsione di una prestazione.
Nel caso di specie, il legislatore non aveva previsto alcuna limitazione soggettiva per poter beneficiare della prestazione per figli a carico, di conseguenza l’Inps non poteva limitare la portata delle norme con proprie Circolari.
Su tali presupposti, la Corte di Cassazione ha dunque confermato la debenza della misura richiesta dalla cittadina marocchina e confermato che le Circolari Inps non costituiscono fonte normativa, che possa derogare alle leggi nazionali.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/685606_le-circolari-inps-possono-derogare-la-legge-in-peggio
(www.LaLeggePerTutti.it)